Quinto Conto Energia

Introduzione

Il quinto conto energia è costituito da due decreti ministeriali (5 e 6 luglio 2012) che stabiliscono gli incentivi e le modalità applicabili per gli impianti che, rispettivamente, producono energia da fonte fotovoltaica e da fonte non fotovoltaica.

D.M. 5 Luglio 2012:"Incentivi per energia da fonte fotovoltaica"

Entrata in vigore

Il decreto disciplina le modalità di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica. Entrerà in vigore il 27 Agosto 2012, data individuata, con propria delibera, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), cioè 45 giorni dopo il raggiungimento del tetto dei 6 miliardi di euro di incentivi emanati con il precedente conto energia (DM 5 Maggio 2011).

Il quinto Conto Energia cesserà di applicarsi dopo 30 giorni solari dal raggiungimento di un costo indicativo cumulato di 6,7 miliardi di euro l'anno, data che sarà comunicata dall'Aeeg.
 
Tuttavia, il quarto conto energia (DM 5 Maggio 2011), continua ad applicarsi nei seguenti casi:
a) ai piccoli impianti, agli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative ed agli impianti a concentrazione che entrano in esercizio prima dell'entrata in vigore del quinto conto energia;
b) ai grandi impianti iscritti in posizione utile nei registri e che producono la certificazione di fine lavori nei termini previsti;
c) agli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

Alcune definizioni

Per comprendere meglio la differenza fra i vari impianti fotovoltaici, si danno le seguenti definizioni:
e) "impianto fotovoltaico" o "sistema solare fotovoltaico": e un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso e composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici piani, nel seguito denominati moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;
f) "impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative": e l'impianto fotovoltaico che utilizza moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate in Allegato 4;
q) "sistema solare fotovoltaico a concentrazione o impianto fotovoltaico a concentrazione": e un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso e composto principalmente da un insieme di moduli in cui la luce
solare e concentrata, tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o piu gruppi di conversione
della corrente continua in corrente alternata e da altri componenti elettrici minori; il "fattore di concentrazione di impianto fotovoltaico a concentrazione" e il valore minimo fra il fattore di concentrazione geometrico e quello energetico, definiti e calcolati sulla base delle procedure indicate nella Guida CEI 82-25;
s) "impianto fotovoltaico con innovazione tecnologica": e un impianto fotovoltaico che utilizza moduli e componenti caratterizzati da significative innovazioni tecnologiche;

Accesso agli incentivi

Accedono direttamente alle tariffe incentivanti, senza obbligo di iscrizione al registro:
a) impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
b) impianti fotovoltaici di potenza fino a 12 kW, inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 12 kW;
c) i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 12 kW;
d) impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi degli incentivi di 50 ML€;
e) impianti fotovoltaici a concentrazione fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;
f) impianti fotovoltaici realizzati da Amministrazioni pubbliche mediante con procedure di pubblica evidenza, fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;
g) gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kW e non superiore a 20 kW, inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 20 kW, che richiedono una tariffa ridotta del 20% rispetto a quella spettante ai pari impianti iscritti al registro.

Gli altri impianti fotovoltaici accedono alle tariffe incentivanti previa iscrizione in appositi registri, in posizione tale da rientrare nei seguenti limiti massimi di costo indicativo cumulato annuo degli incentivi:

a) 1° registro: 140 milioni di euro;
b) 2° registro: 120 milioni di euro;
c) registri successivi: 80 milioni di euro a registro e comunque fino al raggiungimento del limite di 6,7 miliardi di euro l'anno.

Entro 20 giorni dalla pubblicazione delle relative regole applicative il GSE emanerà il bando relativo al primo registro che resterà aperto per 30 giorni. I bandi relativi ai registri successivi saranno emanati con cadenza semestrale e resteranno aperti per 60 giorni.

Entro 20 giorni dalla chiusura del registro, il GSE formerà la graduatoria degli impianti iscritti al medesimo registro, applicando i seguenti criteri di priorità:

a) impianti su edifici dal cui Attestato di Certificazione Energetica (ACE) risulti la miglior classe energetica, che comunque deve risultare D o superiore, con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
b) impianti su edifici dal cui ACE risulti la miglior classe energetica, che comunque deve risultare D o superiore;
c) impianti su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
d) impianti con componenti principali realizzati unicamente in un Paese membro dell'UE/SEE;
e) impianti ubicati, nell'ordine, su: siti contaminati; terreni del demanio militare; discariche esaurite; cave dismesse; miniere esaurite;
f) impianti di potenza fino a 200 kW asserviti ad attività produttive;
g) impianti realizzati, nell'ordine, su edifici, serre, pergole, tettoie, pensiline, barriere acustiche;
h) altri impianti che rispettino i requisiti di cui all'articolo 7 (potenziamento).

Ulteriori criteri di priorità si applicheranno qualora le risorse disponibili non coprano integralmente tutti gli impianti incentivabili. Solo per il primo registro sarà data priorità agli impianti già in corso di realizzazione. Per accedere alle tariffe incentivanti, gli impianti devono entrare in esercizio entro un anno dalla data di pubblicazione della graduatoria.

Le tariffe incentivanti

Per gli impianti di potenza nominale fino a 1 MW, il GSE eroga, in riferimento alla quota di produzione netta immessa in rete, una tariffa omnicomprensiva riferita.
La tariffa varia sulla base della potenza e della tipologia di impianto.

Per gli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW, il GSE eroga, in riferimento alla quota di produzione netta immessa in rete, la differenza, se positiva, fra la tariffa onnicomprensiva e il prezzo zonale orario; tale differenza non può essere superiore alle tariffe omnicomprensive. L'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW resta al produttore. Sulla quota della produzione netta consumata in sito è attribuita una tariffa premio (vedi allegati 5,6,7).

Limitatamente agli impianti fotovoltaici e agli impianti integrati con caratteristiche innovative, le tariffe omnicomprensive e le tariffe premio sull'energia consumata in sito sono incrementate in ragione della data di entrata in esercizio e della potenza.

Per gli impianti costituiti da componenti realizzati all'interno di un Paese membro dell'UE/SSE, si applicano i seguenti premi:
1) 20 €/MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
2) 10 €/MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2014;
3) 5 €/MWh se entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014.

Per gli impianti realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è stata operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto, si applicano i seguenti premi:
1) 30 €/MWh se la potenza non supera i 20 kW e 20 €/MWh se la potenza è superiore a 20 kW, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
2) 20 €/MWh se la potenza non supera i 20 kW e 10 €/MWh se la potenza è superiore a 20 kW, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014;
3) 10 €/MWh se la potenza non supera i 20 kW e 5 €/MWh se la potenza è superiore a 20 kW, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014.

Gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline, e gli impianti installati su fabbricati rurali, hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica tra la tariffa spettante per "impianti fotovoltaici realizzati su edifici" e la tariffa spettante per " altri impianti fotovoltaici".

La tariffa incentivante è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.

Cumulabilità degli incentivi

Le tariffe incentivanti sono cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell'impianto:
a) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
b) contributi in conto capitale fino al 60% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell'edificio scolastico, nonché su strutture
sanitarie pubbliche e su superfici ed immobili di strutture militari e penitenziarie, ovvero su superfici e immobili o loro pertinenze di proprietà di enti locali o di regioni e province autonome;
c) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su edifici pubblici diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), ovvero su edifici di proprietà di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali, ed il cui soggetto responsabile sia l'ente pubblico o l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale;
d) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all'interno di siti contaminati come definiti dall'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, purché il soggetto responsabile dell'impianto assuma la diretta responsabilità delle preventive operazioni di bonifica;
e) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;
f) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione;
g) finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell'art. 1, comma 1111, della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
h) benefici conseguenti all'accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti da enti locali o
regioni e province autonome.

Impianti Fotovoltaici a Concentrazione

Possono beneficiare delle tariffe incentivanti, anche gli impianti a concentrazione, aventi i seguenti requisiti:
a) la potenza nominale è non inferiore a 1 kW e non superiore a 5MW;
b) i moduli fotovoltaici sono conformi alle norme tecniche richiamate nell'Allegato 1-A e sono certificati in accordo alla norma CEI EN 62108.
c) il fattore di concentrazione è almeno pari a 10 soli; se tale fattore è compreso fra 3 e 10 soli, le tariffe dell'Allegato 7 sono ridotte del 10% e se è inferiore a 3, sono equiparati agli impianti fotovoltaici tradizionali.

Allegati

•Allegato 1-A: elenca le norme tecniche da rispettare e le certificazioni che devono possedere i moduli fotovoltaici e gli inverter. Inoltre questi ultimi devono soddisfare ulteriori requisiti per tener conto della sicurezza e delle esigenze della rete elettrica nazionale.
•Allegato 1-B: elenca le norme tecniche da rispettare nella progettazione degli impianti elettrici e fotovoltaici e nella connessione degli stessi alla rete elettrica.
•Allegato 2: elenca le modalità di posizionamento dei moduli fotovoltaici sugli edifici ai fini dell'accesso alla corrispondente tariffa incentivante.
•Allegato 3, 3-A,  3-B: elenca le modalità di richiesta di iscrizione al registro e di concessione della tariffa incentivante.
•Allegato 4: elenca le caratteristiche costruttive dei moduli e le modalità di installazione per applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica.
•Allegato 5: elenca le tariffe incentivanti spettanti agli impianti fotovoltaici.
•Allegato 6: elenca le tariffe incentivanti spettanti agli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative.
•Allegato 7: elenca le tariffe incentivanti spettanti agli impianti fotovoltaici a concentrazione.
D.M. 5 Luglio 2012
D.M. 5 Luglio 2012 Allegati


Decreto Ministeriale 6 Luglio 2012: "Incentivi per l'energia da fonti rinnovabili elettriche non fotovoltaiche"

Entrata in vigore

Il  decreto stabilisce le modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella solare fotovoltaica, che siano nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di potenziamento o di rifacimento, aventi potenza non inferiore a 1kW e che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2012.
Il costo indicativo cumulato di tutte le tipologie di incentivo degli impianti a fonte rinnovabile, con esclusione di quelli fotovoltaici, non può superare i 5,8 miliardi di euro annui.

Alcune definizioni

Per comprendere meglio la differenza fra i vari impianti, si danno le seguenti definizioni:
a) impianto alimentato da fonti rinnovabili: è l'insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell'energia rinnovabile in energia elettrica. Esso comprende in particolare:
i) le opere, compresi eventuali edifici e i macchinari che consentono l'utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica;
ii) i gruppi di generazione dell'energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi.
Nell'allegato 2 sono indicate, per ciascuna tipologia di impianto, le principali parti che lo compongono. Un impianto alimentato da fonti rinnovabili è considerato un “nuovo impianto” quando è realizzato in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori di costruzione, non era presente, da almeno cinque anni, un altro impianto, anche dismesso, alimentato dalla stessa fonte rinnovabile;
b) integrale ricostruzione: è l'intervento che prevede la realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica, del quale può essere riutilizzato un numero limitato di infrastrutture
e opere preesistenti, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell'allegato 2;
c) rifacimento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili: è l'intervento finalizzato al mantenimento in piena efficienza produttiva dell'impianto e può includere sostituzioni, ricostruzioni e lavori di miglioramento di varia entità e natura, da effettuare su alcuni dei principali macchinari ed opere costituenti l'impianto. Il rifacimento è considerato totale o parziale a seconda del rilievo dell'intervento complessivamente effettuato, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell'allegato 2;
d) potenziamento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili: è l'intervento che prevede la realizzazione di opere sull'impianto volte ad ottenere un aumento della potenza dell'impianto, come
specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell'allegato 2;
e) riattivazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili: è la messa in servizio di un impianto, dismesso da oltre dieci anni;
g) “impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente biodegradabili” o “impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti”: sono impianti alimentati da rifiuti dei quali la frazione biodegradabile è superiore al 10% in peso, ivi inclusi gli impianti alimentati da rifiuti urbani a valle
della raccolta differenziata;
h) altri impianti ibridi: sono impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile quali ad esempio gas o carbone e da una fonte rinnovabile, quale ad esempio biomassa; rientrano in tale fattispecie anche gli impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile e da rifiuti parzialmente biodegradabili;

Accesso agli incentivi

Accedono ai meccanismi di incentivazione stabiliti dal presente decreto, previa iscrizione in appositi registri in posizione tale da rientrare in limiti specifici di potenza, i seguenti impianti:
a) gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, se la relativa potenza è non superiore alla potenza di soglia;
b) gli impianti ibridi, la cui potenza complessiva è non superiore al valore di soglia della fonte rinnovabile impiegata;
c) gli impianti oggetto di un intervento di rifacimento totale o parziale, nei limiti di contingenti e con le modalità stabiliti all'articolo 17;
d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia non superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.

Accedono direttamente ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto:
a) gli impianti eolici e alimentati dalla fonte oceanica di potenza fino a 60 kW;
b) gli impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 50 kW, la cui soglia è elevata a 250 kW se trattasi di impianti che rientrano in una delle seguenti casistiche:
i. realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;
ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;
iii. che utilizzano il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;
c) gli impianti alimentati a biomassa di potenza fino a 200 kW e gli impianti alimentati a biogas di potenza fino a 100 kW;
d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia non superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettera a), b) e c);
e) gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;
f) gli impianti previsti dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 dell'11 febbraio 2010 e successive modificazioni;
g) gli impianti oggetto di rifacimento aventi potenza complessiva, a valle dell'intervento, non superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettera a), b) e c);
h) gli impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da Amministrazioni pubbliche, aventi potenza fino al doppio del livello massimo indicato alle lettere da a) a c).

Accedono ai meccanismi di incentivazione, previa iscrizione in appositi registri in posizione tale da rientrare in limiti specifici di potenza, i seguenti impianti:
a) gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, se la relativa potenza è non superiore alla potenza di soglia;
b) gli impianti ibridi, la cui potenza complessiva è non superiore al valore di soglia della fonte rinnovabile impiegata;
c) gli impianti oggetto di un intervento di rifacimento totale o parziale, nei limiti di contingenti e con le modalità stabiliti all'articolo 17;
d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia non superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.

Valori della potenza di soglia

I valori della potenza di soglia sono fissati in 5 MW per tutte le tipologie di fonte rinnovabile,
fatta eccezione per:
a) le fonti idroelettriche per le quali il valore di soglia è fissato in 10 MW di potenza nominale di concessione;
b) le fonti geotermoelettriche, per le quali il valore di soglia è fissato a 20 MW.

Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti, decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto ed è pari alla vita media utile convenzionale al netto di eventuali fermate disposte dalle autorità competenti.

Tariffe incentivanti

Il valore delle tariffe incentivanti è individuato, per ciascuna fonte, tipologia di impianto e classe di potenza, dall'Allegato 1, e sono ridotte del 2% all'anno.

Per gli impianti oggetto di integrale ricostruzione, riattivazione, rifacimento, potenziamento e per gli impianti ibridi, il livello di incentivazione spettante è determinato applicando le condizioni e le modalità indicate in Allegato 2 ai valori delle tariffe incentivanti per i nuovi impianti stabilite dall'Allegato 1.

In alternativa al meccanismo delle tariffe incentivanti, si può accedere al meccanismo dello scambio sul posto.

I meccanismi di incentivazione non sono cumulabili con altri incentivi pubblici.

Premi per impianti geotermici che utilizzano tecnologie avanzate

Le tariffe incentivanti di riferimento per gli impianti geotermici sono incrementate:
a) di 30 €/MWh nel caso di totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza e comunque con emissioni nulle;
b) di 30 €/MWh per i primi 10 MW realizzati ed entrati in esercizio su nuove aree oggetto di ciascuna concessione di coltivazione sulle quali non preesistevano precedenti impianti geotermici;
c) di 15 €/MWh per impianti geotermoelettrici ad alta entalpia in grado di abbattere, anche a seguito di rifacimento, almeno il 95% del livello di idrogeno solforato e di mercurio presente nel fluido in ingresso nell'impianto di produzione.

Disposizioni in materia di impianti solari termodinamici

Per gli impianti solari termodinamici che entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le condizioni stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 aprile 2008 recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici. Al medesimo decreto sono apportate alcune modificazioni, tra cui:
a) la tabella 6 è sostituita dalla seguente:
Tariffa incentivante [Euro/kWh elettrico prodotto]
Frazione di integrazione Fino a
0,15
Tra 0,15 e
0,50
Oltre
0,50
Incentivo aggiuntivo al prezzo di vendita per impianti con superficie
captante fino a 2500 m2
0.36 0.32 0.30
Incentivo aggiuntivo al prezzo di vendita per impianti con superficie
captante superiore a 2500 m2
0.32 0.30 0.27
d) tali tariffe sono ridotte del 5% per l'anno 2015 e di un ulteriore 5% per l'anno 2016. 

Allegati

•Allegato 1: Vita utile convenzionale, tariffe incentivanti e incentivi per nuovi impianti.
•Allegato 2: impianti oggetto di integrale ricostruzione, riattivazione, rifacimento, potenziamento ed impianti ibridi.
•Allegato 3: documentazione da inviare.
•Allegato 4: determinazione dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari, dalle perdite di linea a dalle perdite di rete nei trasformatori principali per impianti fino a 1MW.
•Allegato 5: valori di emissione in atmosfera per impianti di combustione a biomasse.
D.M. 6 Luglio 2012
D.M. 6 Luglio 2012 Allegati
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