TEE

I titoli di efficienza energetica o Certificati Bianchi

I decreti ministeriali 20.7.04 con le successive modifiche e integrazioni hanno come scopo la realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica.
La legislazione incentivante prevede che alcuni soggetti siano obbligati a raggiungere obiettivi di risparmio energetico operando in prima persona o accedendo ai risparmi conseguiti, nell'ambito del meccanismo o da altre categorie di soggetti.
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emanato la delibera 103/035, ed in seguito la EEN 9/11. L'allegato A di quest'ultima delibera costituisce la “Linea Guida”, e definisce tempistiche, modalità di accesso al sistema, processo di valutazione, certificazione e riconoscimento dei TEE.

L'efficienza energetica

La direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici ha fornito la  definizione:
«efficienza energetica»: rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, merci o energia, da intendersi come prestazione fornita, e l'immissione di energia.
Il concetto operativo di ‘miglioramento dell'efficienza energetica' che si va consolidando presso gli operatori si riferisce alla possibilità di ottenere un livello di servizio finale uguale o superiore mediante l'impiego di una quantità di energia in ingresso inferiore. 

L'articolazione

L'articolazione dell'intero sistema prevede i seguenti capisaldi:
1. l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG) è l'ente preposto alla implementazione dell'intero sistema;
2. il miglioramento dell'efficienza energetica è realizzato presso gli utenti finali; 
3. sono stabiliti obiettivi nazionali di incremento dell'efficienza energetica;
4. i grandi distributori di gas ed elettricità sono i soggetti obbligati al raggiungimento dei predetti obiettivi;
5. il miglioramento dell'efficienza energetica viene certificato tramite l'emanazione da parte del GME (gestore dei mercati energetici) di Titoli di Efficienza Energetica (TEE), detti anche “certificati bianchi”;
6. ogni TEE corrisponde ad 1 tep di energia risparmiata a seguito di interventi di efficientamento realizzati dai soggetti obbligati o da soggetti volontari che possono partecipare al meccanismo;
7. le proposte per l'ottenimento dei titoli sono sottoposte ad un'istruttoria  tecnico-amministrativa condotta dall'ENEA;
8. viene avviato un mercato dei suddetti titoli in base a contrattazioni bilaterali e accesso alla borsa dei TEE;
9. è previsto un contributo tariffario a favore delle aziende di distribuzione obbligate a parziale copertura dei costi da sostenere per il raggiungimento degli obiettivi;
10. vengono irrogate sanzioni a carico dei soggetti obbligati nei casi di inadempienza.

I soggetti obbligati

Il cuore del meccanismo consiste nella responsabilizzazione di attori particolari, le aziende distributrici di gas e/o di energia elettrica, le quali si vedono assegnato un obiettivo di miglioramento dell'efficienza energetica da conseguirsi presso i propri clienti finali.
Non tutti i distributori sono oggetto dell'obbligo del conseguimento del target, ma solo quelli che hanno un parco di clienti finali – di gas o di elettricità – superiore al numero di 50.000 unità

I risparmi energetici e loro unità di misura

I decreti 20.7.04 quantificano l'energia risparmiata in unità di misura “tep”.Tale quota di energia costituisce il “risparmio energetico” dell'operazione; esso si configura dunque come il risultato dell'intervento di miglioramento dell'efficienza energetica. È utile al riguardo riportare la definizione che fornisce l'AEEG nella delibera EEN 09/11: «Risparmio lordo è la differenza nei consumi di energia primaria prima e dopo la realizzazione di un intervento o di un progetto, misurata in tonnellate equivalenti di petrolio», intendendosi, che il risparmio è da valutarsi a parità di condizioni (ossia a parità di prestazione del sistema oggetto dell'intervento rispetto alla condizione precedente l'intervento stesso).

I meccanismi alla base della commercializzazione

Il sistema dei certificati bianchi è abbastanza complesso, ed il termine “meccanismo” rende il concetto di processo che vede coinvolti diversi attori, i quali devono attivarsi e realizzare attività di propria competenza in sincronismo con attività a carico di altri soggetti.
Il soggetto attorno cui ruota il meccanismo sono i grandi distributori di gas e di elettricità che hanno un parco di almeno 50.000 utenti.

Gli attori che possono operare direttamente nella produzione di titoli sono i soggetti obbligati  (distributori con più di 50.000 clienti finali, che si vedono assegnato annualmente un obiettivo di risparmio energetico da conseguire) e i soggetti volontari [distributori con meno di 50.000 clienti, società di servizi energetici (SSE), soggetti con energy manager (SEM)]. Tali soggetti si interfacciano con l'universo dei consumatori finali di energia, individuano ed attuano misure di miglioramento dell'efficienza, ottenendo in ritorno i corrispondenti risparmi energetici, per il riconoscimento dei quali inviano una proposta all'AEEG. ENEA effettua l'istruttoria sulle proposte. Se l'esito è positivo, il GME riconosce i titoli diefficienza energetica ai soggetti proponenti. Se il soggetto obbligato ha ottenuto per tale via TEE, può iniziare a soddisfare il proprio obiettivo assegnato. Altri titoli possono essere reperiti sulla borsa gestita dal GME, su cui i soggetti volontari hanno venduto i propri titoli. Altri titoli possono essere ottenuti dai soggetti obbligati tramite contrattazione bilaterale coi soggetti volontari in possesso di TEE. Se l'obiettivo annuale non è raggiunto, il soggetto obbligato viene sanzionato. Se l'obiettivo è raggiunto, viene concesso il recupero in tariffa per l'ammontare di titoli costituente l'obbligo.

Tipi e caratteristiche principali dei titoli di efficienza energetica   

I titoli di efficienza energetica emessi sono di cinque tipi:
a) titoli di efficienza energetica di tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di energia elettrica;
b) titoli di efficienza energetica di tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi di gas naturale;
c) titoli di efficienza energetica di tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall'elettricità e dal gas naturale non destinate all'impiego per autotrazione;
d) titoli di efficienza energetica di tipo IV, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall'elettricità e dal gas naturale, realizzati nel settore dei trasporti e valutati con le modalità previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28;
e) titoli di efficienza energetica di tipo V, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall'elettricità e dal gas naturale, realizzati nel settore dei trasporti e valutati attraverso modalità diverse da quelle previste per i titoli di tipo IV.

La dimensione commerciale dei titoli di efficienza energetica è pari a 1 tep.
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