Titoli di efficienza energetica e Delibera AEEG 18 Maggio 2012 203/2012/R/EFR

I meccanismi alla base della commercializzazione dei TEE

Il sistema dei certificati bianchi è abbastanza complesso, ed il termine “meccanismo” rende il concetto di processo che vede coinvolti diversi attori, i quali devono attivarsi e realizzare attività di propria competenza in sincronismo con attività a carico di altri soggetti.
Il soggetto attorno cui ruota il meccanismo sono i grandi distributori di gas e di elettricità che hanno un parco di almeno 50.000 utenti.
Gli attori che possono operare direttamente nella produzione di titoli sono i soggetti obbligati  (distributori con più di 50.000 clienti finali, che si vedono assegnato annualmente un obiettivo di risparmio energetico da conseguire) e i soggetti volontari [distributori con meno di 50.000 clienti, società di servizi energetici (SSE), soggetti con energy manager (SEM)]. Tali soggetti si interfacciano con l'universo dei consumatori finali di energia, individuano ed attuano misure di miglioramento dell'efficienza, ottenendo in ritorno i corrispondenti risparmi energetici, per il riconoscimento dei quali inviano una proposta all'AEEG. ENEA effettua l'istruttoria sulle proposte. Se l'esito è positivo, il GME riconosce i titoli diefficienza energetica ai soggetti proponenti. Se il soggetto obbligato ha ottenuto per tale via TEE, può iniziare a soddisfare il proprio obiettivo assegnato. Altri titoli possono essere reperiti sulla borsa gestita dal GME, su cui i soggetti volontari hanno venduto i propri titoli. Altri titoli possono essere ottenuti dai soggetti obbligati tramite contrattazione bilaterale coi soggetti volontari in possesso di TEE. Se l'obiettivo annuale non è raggiunto, il soggetto obbligato viene sanzionato. Se l'obiettivo è raggiunto, viene concesso il recupero in tariffa per l'ammontare di titoli costituente l'obbligo.

Tipi e caratteristiche principali dei titoli di efficienza energetica 

I titoli di efficienza energetica emessi sono di cinque tipi:
a) titoli di efficienza energetica di tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di energia elettrica;
b) titoli di efficienza energetica di tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi di gas naturale;
c) titoli di efficienza energetica di tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall'elettricità e dal gas naturale non destinate all'impiego per autotrazione;
d) titoli di efficienza energetica di tipo IV, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall'elettricità e dal gas naturale, realizzati nel settore dei trasporti e valutati con le modalità previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28;
e) titoli di efficienza energetica di tipo V, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall'elettricità e dal gas naturale, realizzati nel settore dei trasporti e valutati attraverso modalità diverse da quelle previste per i titoli di tipo IV.

La dimensione commerciale dei titoli di efficienza energetica è pari a 1 tep.

ADEGUAMENTO DELLE REGOLE DEL MERCATO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DEL REGOLAMENTO DELLE TRANSAZIONI BILATERALI 

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS nella deliberazione 18 Maggio 2012 203/2012/R/EFR modifica alcune regole del mercato dei TEE stabilendo quanto segue:

1. di adeguare il disposto dell'Allegato A alla deliberazione 27 ottobre 2011, EEN  9/11, modificandolo come segue: - all'articolo 1, comma 1, è aggiunta la seguente definizione: “decreto ministeriale 5 settembre 2011 è il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011”;
  • all'articolo 17, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:  “f) titoli di efficienza energetica di tipo II-CAR (Cogenerazione ad Alto Rendimento), attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria, la cui entità è stata certificata sulla base di quanto disposto dal decreto ministeriale 5 settembre 2011.”;
2. di adeguare, conseguentemente, il disposto della deliberazione 219/04, modificandolo come segue: - all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera l) inserire le seguenti lettere: “m) titolo di efficienza energetica di tipo IV è il titolo di efficienza energetica di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d) della deliberazione n. 103/03; n) titolo di efficienza energetica di tipo V è il titolo di efficienza energetica di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e) della deliberazione n. 103/03;” o) titolo di efficienza energetica di tipo II-CAR è il titolo di efficienza energetica di cui all'articolo 17, comma 1, lettera f) della deliberazione n. 103/03”;
  • di conseguenza l'attuale lettera m) dell'articolo 1, comma 1,diviene lettera p); - all'articolo 5, comma 1, le parole “e di tipo III” sono sostituite dalle parole “, di tipo III, di tipo IV, nonché di tipo II-CAR non ritirati dal GSE ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del DM 5 settembre 2011,” 
  • all'articolo 5, comma 3, dopo le parole “di tipo III” sono aggiunte le parole “, di tipo IV, nonché di tipo II-CAR non ritirati dal GSE ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del DM 5 settembre 2011”.

Principi generali della cogenerazione

Con il termine cogenerazione si intende la produzione combinata di energia elettrica/meccanica e di energia termica (calore) ottenute in appositi impianti utilizzanti la stessa energia primaria. 
Per produrre la sola energia elettrica si utilizzano generalmente centrali termoelettriche che disperdono parte dell'energia nell'ambiente: questa è energia termica di scarso valore termodinamico essendo a bassa temperatura. Per produrre la sola energia termica si usano tradizionalmente delle caldaie che convertono l'energia primaria contenuta nei combustibili, di elevato valore termodinamico, in energia termica di ridotto valore termodinamico.
Se un'utenza richiede contemporaneamente energia elettrica ed energia termica, anziché installare una caldaia e acquistare energia elettrica dalla rete, si può pensare di realizzare un ciclo termodinamico per produrre energia elettrica sfruttando i livelli termici più alti, cedendo il calore residuo a più bassa temperatura per soddisfare le esigenze termiche. Da questo punto di vista la cogenerazione può dare un risparmio energetico che però non è scontato: si tratta allora di valutare quando è davvero vantaggiosa e rispetto a quale alternativa. L'obiettivo fondamentale che si vuole perseguire con la cogenerazione è quello di sfruttare al meglio l'energia contenuta nel combustibile: a ciò consegue un minor consumo di combustibile e di conseguenza un minor impatto ambientale. 
Rispetto alla produzione separata delle stesse quantità di energia elettrica e calore, la produzione combinata, se efficace, comporta:

· un risparmio economico conseguente al minor consumo di combustibile;
· una riduzione dell'impatto ambientale, conseguente sia alla riduzione delle emissioni sia al minor rilascio di calore residuo nell'ambiente (minore inquinamento atmosferico e minore inquinamento termico);
· minori perdite di trasmissione e distribuzione per il sistema elettrico nazionale, conseguenti alla localizzazione degli impianti in prossimità dei bacini di utenza o all'autoconsumo dell'energia prodotta;
· la sostituzione di modalità di fornitura del calore meno efficienti e più inquinanti (caldaie, sia per usi civili sia industriali, caratterizzate da più bassi livelli di efficienza, elevato impatto ambientale e scarsa flessibilità relativamente all'utilizzo di combustibili).

La produzione combinata di energia elettrica e calore trova applicazione sia in ambito industriale, soprattutto nell'autoproduzione, sia in ambito civile. Il calore viene utilizzato nella forma di vapore o di acqua calda/surriscaldata o nella forma di aria calda, per usi di processo industriali o in ambito civile per riscaldamento urbano tramite reti di teleriscaldamento, nonché il raffreddamento tramite sistemi ad assorbimento. L'energia elettrica, che può contare su un'estesa rete di distribuzione, viene autoconsumata oppure immessa in rete. Le utenze privilegiate per la cogenerazione sono quelle caratterizzate da una domanda piuttosto costante nel tempo di energia termica e di energia elettrica, come ospedali e case di cura, piscine e centri sportivi, centri commerciali oltre che industrie alimentari, cartiere, industrie legate alla raffinazione del petrolio ed industrie chimiche.


Delibera 27 ottobre 2011 EEN 9/11 Allegato A
Delibera 219-04 integrata
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